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Tassa da 500 milioni, per il Tar è illogica e contraddittoria



La notizia di oggi 17 novembre per quanto riguarda le slot machine italiane è sicuramente il rinvio alla Corte Costituzionale della tassa dei 500 milioni, che il Tar del Lazio ha giudicato illogica e contraddittoria. Cerchiamo di capire meglio perché…

Tassa sulle slot

Tiene banco in queste ore di martedì 17 novembre la notizia che riguarda la famigerata legge dei 500 milioni sui concessionari di slot machine e Vlt, prevista dalla legge di stabilità 2015. Il T.A.R. del Lazio l’ha giudicata illogica e contraddittoria rinviandola alla Corte Costituzionale. In sintesi l’errore principale commesso è stato quello di basarsi sul numero di macchine e non sulla base dei volumi di raccolta. Non mancano i commenti del caso.

Tassa illogica e contraddittoria

 

Proprio così l’ha definita il T.A.R. sollevando dubbi sulla disparità di trattamento e sulla ragionevolezza. La seconda sezione ha dichiarato “rilevante e non manifestamente infondata” la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle società. Ha evidenziato seri dubbi sulla norma, che potrebbe avere un “peso insostenibile per gli operatori“.

Ricordiamo che i suddetti ricorrenti avevano posto la “questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014 per violazione del principio del legittimo affidamento, violazione e contrasto con gli artt. 3, 41, 97“.

Le motivazioni dei giudici

 

I giudici evidenziano il fatto che “il criterio introdotto per ripartire tra i concessionari l’importo totale di euro 500 milioni è legato non ad un dato di flusso, quale i volumi di raccolta delle giocate, ma ad un dato fisso, quale il numero di apparecchi esistenti e riferibili a ciascun concessionario al 31 dicembre 2014 o in sede di ricognizione successiva. Tale contraddizione, ad avviso del Collegio, è di per sé idonea ad indurre il sospetto che la norma di cui all’art. 1, comma 649, della legge di stabilità per il 2015 abbia violato sia il principio di ragionevolezza che quello di uguaglianza”.

Inoltre, “la previsione normativa, in sostanza, presume, in maniera illogica, che ciascun apparecchio da intrattenimento abbia la stessa potenzialità di reddito laddove quest’ultima dipende da una molteplicità di fattori (quali, in primo luogo, la differenza tra Awp e Vlt e, poi, ad esempio, il comune, il quartiere, la strada in cui l’apparecchio è situato nonché la sua ubicazione all’interno del locale) che rendono implausibile il criterio scelto dal legislatore”.